È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM 2 marzo 2021 - che in relazione alla diffusione del VIRUS SARS-COV-2  detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17). Il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Le regole della zona bianca

Nelle zone bianche se è prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla si continuano ad applicare le misure anti-contagio generali (uso di MASCHERINE CHIRURGICHE , distanziamento interpersonale, …) e i vari protocolli di settore. Inoltre “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.

Le limitazioni alle attività lavorative

Il commercio in zona gialla e in zona arancione si può svolgere “a condizione che sia assicurato, oltre alla DISTANZA INTERPERSONALE di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”. Tuttavia nelle giornate festive e prefestive “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.

In zona rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”. Sono poi chiusi “i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.

Il nuovo Dpcm prevede poi per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma rimena vietato il consumo sul posto.

Inoltre se le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” in zona gialla, con diverse indicazioni specifiche (ad esempio sulla ristorazione con asporto), in zona arancione e rossa bar e ristoranti, con varie eccezioni riguardo a consegna a domicilio e asporto, sono chiusi.

 Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.  

Nella zone rosse sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, (ad esempio parrucchieri, barbieri e centri estetici) con l’eccezione di quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, pompe funebri, …).

Protocolli, formazione e lavoro agile

Nel DPCM 2 marzo 2021 è confermata, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli condivisi anticontagio.

 L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all'articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

 Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, il comma 1 dell’articolo 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.  

Il comma 2 dell’articolo 125 individua due categorie di spese:

quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, lettera a);

quelle sostenute per l’acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, lettera b);

- prodotti detergenti e disinfettanti, lettera c);

- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, lettera d);

- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione, lettera e).

mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;

guanti;

visiere di protezione;

occhiali protettivi;

tute di protezione;

calzari.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241 del 1997.



Gentile cliente come ogni anno INAIL ha pubblicato il modulo aggiornato e la guida operativa al modello OT23 anno 2021 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono suddivisi in categorie :

  • prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • prevenzione del rischio stradale;
  • formazione, addestramento e informazione;
  • prevenzione delle malattie professionali;
  • misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;
  • gestione delle emergenze e Dpi.

 

Il Modulo e la Guida alla compilazione sono scaricabili dal sito INAIL , se leggendolo potrete verificare  di avere già attuato nel corso del 2020 uno degli interventi descritti potete contattare i nostri uffici al 0523/752494,  in modo da verificare la documentazione probante da inviare unitamente alla domanda entro 1.03.2021.

Diversamente potrete concordare con un nostro consulente quali percorsi possibili sono da implementare per ottenere i requisiti per l’anno 2021  ( scadenza presentazione modulo 2022).

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