Sicurezza sul lavoro, DUVRI.
Nelle modifiche legislative finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro, per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si evidenzia l'introduzione: -della figura dell'incaricato in sostituzione della redazione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui e' obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) per settori a basso rischio infortunistico -del parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi e' obbligo di compilazione ne' di redigere il D.U.V.R.I. ne' di individuare l'incaricato.
A seguito della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha istituito il D.U.V.R.I.) il D.U.V.R.I. non sara' piu' l'unica scelta per il coordinamento imposto al datore di lavoro in quanto e' stato previsto che la stazione appaltante, se opera in settori di attivita' a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo del Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potra', in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione ed al coordinamento dell'attivita'.
L'individuazione dell'incaricato e' valida se
- l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma;
- il contenuto dell'incarico "per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento" alle attivita' d'impresa viene accuratamente dettagliato;
Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve predisporne la nomina e darne piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture .
L'obbligo del D.U.V.R.I. o dell'individuazione dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ed ai lavori o servizi la cui durata e' al di sotto dei cinque addetti per un giorno e che non comportino rischi derivanti da:
- rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998;
- svolgimento di attivita' in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 ;
- dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;
- dalla presenza di agenti mutageni e amianto.
Nelle modifiche legislative finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro, per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si evidenzia l'introduzione: -della figura dell'incaricato in sostituzione della redazione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui e' obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) per settori a basso rischio infortunistico -del parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi e' obbligo di compilazione ne' di redigere il D.U.V.R.I. ne' di individuare l'incaricato.
A seguito della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha istituito il D.U.V.R.I.) il D.U.V.R.I. non sara' piu' l'unica scelta per il coordinamento imposto al datore di lavoro in quanto e' stato previsto che la stazione appaltante, se opera in settori di attivita' a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo del Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potra', in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione ed al coordinamento dell'attivita'.
L'individuazione dell'incaricato e' valida se
- l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma;
- il contenuto dell'incarico "per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento" alle attivita' d'impresa viene accuratamente dettagliato;
Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve predisporne la nomina e darne piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture .
L'obbligo del D.U.V.R.I. o dell'individuazione dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ed ai lavori o servizi la cui durata e' al di sotto dei cinque addetti per un giorno e che non comportino rischi derivanti da:
- rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998;
- svolgimento di attivita' in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 ;
- dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;
- dalla presenza di agenti mutageni e amianto.